Description
PRESENTAZIONE
….Si trattava dell’attuazione di un programma di governo fondato sulla raziona¬lizzazione degli strumenti istituzionali tradizionali, basata sul miglioramento della macchina amministrativa, ma senza cambiamento della direzione di marcia, pur in presenza di crescenti richieste di maggiori libertà civili e po¬litiche che iniziavano ad affacciarsi sulla scena politica tanto nazionale quanto locale tra Otto e Novecento.
L’Amministrazione nel Sud continuava a svolgere il compito di manteni¬mento degli equilibri consolidati e che avevano il loro punto di riferimento a Roma. I cittadini del Sud erano ancora senza prospettive tanto che proprio a cavallo dei secoli XIX e XX l’emigrazione raggiunse il suo culmine.
L’accentramento e la mediazione politica risultante dal controllo sulle autonome locali da una parte e sul voto politico dall’altra servivano dunque a garantire le borghesie cittadine e agrarie. In tale contesto non deve sor¬prendere come, al termine del primo conflitto mondiale, il fascismo si limitò a modificare legislativamente una prassi che già aveva regolato nel passato il rapporto tra il centro e la periferia. La legge del 4 febbraio 1926 soppresse il sistema elettivo per le ammini¬strazioni comunali e provinciali. I sindaci democraticamente eletti dal popolo furono sostituiti dai podestà nominati dal Governo.
Fu con la Costituzione del 1948 che ebbe inizio la seconda parte della storia dell’amministrazione italiana: con essa viene riconfermato il valore dell’unità dello Stato, accanto al quale però prende corpo un nuovo valore dell’ordinamento, quello dell’autonomia locale.
Il nuovo modello fondato con la Costituzione è quello di uno Stato regio¬nale, che riconosce un’ampia autonomia ad aree territoriali vaste con com¬petenza legislativa in materie determinate; è un modello che sta a metà strada fra lo Stato centralizzato, in precedenza esistente ed ispirato all’espe¬rienza francese, e quello di tipo federale di stampo tedesco. Tale rilevante novità non ha ricevuto immediata attuazione e, quindi, fino al 1970, anno dell’entrata in funzione delle regioni a statuto ordinario, l’or¬dinamento degli enti locali era ancora quello contenuto nel vecchio testo unico della legge comunale e provinciale del 1934. Il prefetto ha quindi continuato ad esercitare fino ad allora il suo potere di controllo su comuni e province con il tradizionale approccio di tipo tutorio, che presupponeva una concezione unitaria della pubblica amministrazione .
Prof. Gianluca Luise
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