BACI, STUPRI E LESTOFANTI. I crimini nel Seicento tradotti da Eliseo Danza

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Copertina posteriore

CRIMINI E SENTENZE

Ecco un secondo volume dedicato ad Eliseo Danza, il giurisperito di Montefusco. Nel 2016, infatti, venne pubblicato il “Crimine nel Seicento”, un’ intervista immaginaria al Danza sui reati più frequenti ai tempi suoi, cioè nel secolo decimosettimo.
Nella sua opera De Pugna Doctorum, il primo volume edito a Trani nel 1633, il secondo a Montefusco nel 1636 e il terzo a Napoli nel 1642, con un’emissione successiva del 1648, egli espone molti casi di sentenze presso i tribunali del Regno di Napoli dopo disamina accurata della punibilità degli imputati secondo le leggi in vigore.
I testi di natura giuridica, abbondanti nel XVII secolo, sono stati in genere trascurati dalla letteratura, forse perché ritenuti troppo tecnici e specifici in materia di legislazione civile e penale.
A leggerli, però, si ritrova uno spaccato di vita vissuta, anche se porta alla luce quanto di più abbietto possa esserci nell’uomo. Omicidi, rapine, stupri, violenze inaudite di un uomo contro i suoi simili.
Eliseo Danza era nato a Montefusco nel 1584, dove morì nel 1660. Nei suoi tre volumi De Pugna Doctorum descrisse una quantità notevole di casi giudiziari, molti dei quali discussi nella Regia Udienza della sua città, che era capoluogo del Principato Ultra fino al 1806, quando i Francesi venuti nel Regno di Napoli decisero di trasferire il capoluogo del Principato ad Avellino.
Anche per questo secondo volume, l’esposizione dei fatti è lasciata alle parole del Danza. Poiché tutta l’opera è scritta da lui in latino, bisogna mettere in conto che la traduzione in italiano potrebbe generare qualche fraintendimento.
Dobbiamo avere chiaro che trattiamo di fatti avvenuti quattro secoli fa; e in questo tempo molte cose sono cambiate, e la sensibilità nostra potrebbe reagire in maniera diversa rispetto agli episodi criminali del passato.
Alcune controversie riportate in questo secondo volume riguardano, più propriamente, il diritto civile, come il problema di potersi fregiare del titolo di città da parte della Terra di Atripalda.
E poi questioni attinenti al reato di offesa alla religione (blasfemia) e agli uomini (ingiuria). Il capitolo finale è sulla violenza fatte alle donne; il reato di stupro doveva essere molto frequente a quei tempi, se ad esso il Danza riserva particolare attenzione.
La sensibilità nostra considera insopportabile e ingiustificata qualsiasi forma di violenza fatta alle donne. E questi reati non vanno mai prescritti nella nostra memoria.

V.I.

TITOLI CONTROVERSI

1. UN CONTRASTO ACCESO pag.11
2. ABUSO DI TITOLO pag.12
3. L’ABITO FA IL MONACO E I SANTI LA CITTA’ pag.14
4. SE LA BIBLIOGRAFIA NON E’ CORRETTA pag.16
5. IL VOLUME RITROVATO pag.17
6. MONTEFUSCO CAPOLUOGO GIUDIZIARIO pag.23
7. OLTRE IL PRESTIGIO DELLA REGIA UDIENZA pag.28
8. CONFLITTI TRA CORTI DI GIUSTIZIA pag.29
9. COME IN GUERRA, PER I REATI GRAVI pag.33

CAPITOLO II
LE PAROLE CHE OFFENDONO: INGIURIE E BESTEMMIE

1. A PROPOSITO DI CESARE CARENA pag.37
2. LE INGIURIE pag.38
3. LA BLASFEMIA pag.44
4. PAROLE DA CONSIDERARE NON BLASFEME pag.57
5. PENA PER I BLASFEMI NEGLI ALTRI REGNI pag.60
6. BLASFEMIA: SI PUò ROCEDERE D’UFFICIO? pag.66
7. SE SE DOPO CI SI PENTE? pag.71
8. CHI GIUDICA TALE DELITTO pag.72
9. BESTEMMIARE IL GIORNO DI UN SANTO pag.74
10. LA CONSUETUDINE DI BLASFEMARE pag.79

CAPITOLO III
LA VIOLENZA ALLE DONNE

1. QUANDO IL BACIARE E’ UN REATO pag.83
2. LO STUPRO pag.88
3. STUPRO DI GRUPPO FAMILIARE pag.96
4. adulteri: DISPARITA’ DI TRATTAMENTO pag.97
5. FUOCO E PAGLIA, METAFORA DEI SESSI

Description

DONNE VIOLENTATE, OMOSESSUALITA’ E OFFESE DI OGNI GENERE

Chi bacia una donna con la forza, decorso il termine di tre mesi viene considerato forgiudicato (99). Nella citazione, ossia nella forgiudicazione contro coloro che baciano con violenza le donne (si chiede) il rito solennecome negli altri casi. Se è richiesta la sentenza declamatoria.
Secondo la Prammatica pubblicata il 9 marzo 1536, che è oggi la Prammatica Prima contro quelli che baciano con la forza, chi bacia con violenza una donna può essere considerato forgiudicato, decorso il trimestre, con quelle parole: “Volemo, che il termine di loro forgiudicazione sia breve, e si restringa a tre mesi tantum, quali elassi, si possano e debbiano forgiudicare senz’altra dilatione”.
Questa Prammatica richiamano Novario, Riccio, Vivius (100) e anche Scialoya (101), il quale asserisce che si possa forgiudicare nei tre mesi.
Di qui si arguisce, che mentre la nostra Prammatica riduce la forgiudica a tre mesi soltanto, senza altra dilazione, né altro cambiamento, né altra proibizione circa le solennità concernenti forgiudicazione, bisogna asserire che si desiderano per il forgiudicato che ha baciato, tutti gli altri requisiti, che si adottano negli altri casi per i passibili di forgiudicazione, e si richiede anche la sentenza declaratoria (102).
Sebbene il Novario asserisca che quella (norma) avesse applicato, e che il forgiudicato Lelio de Auria (103) (venne giudicato) nei tre mesi, senza altra dilazione attesa. Tuttavia il Novario non transisce sull dubbio posto, cioè che la forgiudica segua senza solennità. In ogni mod, io rimango nella mia prima opinione, che sono richieste le solennità (del rito).
Si presentano molte questioni.
Primo, se uno avesse baciato una donna, precedendo il contratto di matrimonio, che in seguito segue; chi bacia eviterà la pena di questa Prammatica. Così si giudichi, purché (i due) siano pari e della stessa condizione sociale.
Secondo, si chiede se la pena di questa Prammatica abbia luogo contro chi favorisce colui che bacia, al momento che viene dato il bacio e così, se avrà prestato aiuto; il Novario è propenso per la parte negativa in questa prammatica.
Ma quali indizi si richiedano nel crimine di bacio e se sia sufficiente l’affermazione della ragazza, o di sua madre, bisogna prendere in considerazione i consigli di (Ottaviano) Volpelli.
Chi bacia una vergine immatura, con quale pena deve essere punito? Si veda Antonio de Ballis (104). “
A margine di queste considerazioni di Eliseo Danza può essere interessante sapere quello che era diventata l’usanza di baciare una donna in pubblico diffusa in Europa. In una lettera di Giovan Battista Marino (105) indirizzata a Don Lorenzo Scoto in Torino si legge:
“Le signore (a Parigi) non fanno scrupolo di lasciarsi baciare in pubblico, e si tratta con tanta libertà, che ogni pastore può dire alla sua ninfa comodamente il fatto suo”(106).
Riportiamo anche il testo delle Prammatiche del Regno di Napoli che danno le indicazioni ai giudici di come comportarsi nella repressione del reato di bacio violento dato da un uomo ad una donna, in particolare ci danno i riferimenti storici su questo reato. ….

Dettagli

EAN

9788872970959

ISBN

8872970954

Pagine

96

Autore

Iandiorio

Editore

ABE Napoli,

ABE Torino

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