Description
San Cipriano (1752-1756)
Il progetto del Catasto Onciario, cosiddetto dall’unità di misura, l’oncia1, fu frutto dell’acume di re Carlo III di Borbone e prese avvio dalle istruzioni emanate dalla Regia Camera della Sommaria il 17 marzo 1741, completate dagli “avvertimenti” del 15 agosto dello stesso anno dopo il concordato firmato con la Santa Sede per quanto riguardava i beni degli enti ecclesiastici2.
Il primo volume del Catasto di San Cipriano si apre con un frontespizio recante l’iscrizione:
Acta preliminaria S. Cipriani.
Vol. contenente
Atti preliminari = vol. di documenti,
Squarciafogli di Campagna,
Libro dell’Apprezzo, e
Lib. d’Esazione
Segue il Bando da prammatica regia, solennemente trascritto in bella grafia: Carolus Dei Gratia Rex, utriusq. Siciliae, et Hyerusalem3, Infans Hyspaniarum, Dux Parmae, Placentie, et Castri ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae etc.
Nos de Regimine Universitatis Terrae S. Cipriani pro exequutione ordinum Majestatis Suae eiusque Regiae Camerae Summariae.
Riflettendo sempre più la Regal mente della Maestà del Re Nostro Signore (che IDDIO sempre conservi) al sollievo de’ suoi fedelissimi Vassalli, ha stimato necessario che il peso, che si porta da questa Università, per la Regia Corte, per li FIscalarj, per gl’Istrumentarj, e per le spese insescusabili, o ordinarie, o estraordinarie, sia con uguaglianza ripartito, in modo che il povero venga a pagare secondo che le sue forze comportano, ed il ricco paghi a proporzione de’ suoi averi, ha permesso la Sua Regal Clemenza, che si fosse in questa nostra Terra formato il general Catasto, per cui certamente riuscirà ad ogni uno, ed in particolare a’ poveri di farsi loro più lieve il peso, a cui presentemente soggiacciono; e potendosi con facilità pagare gli enunciati pesi, sarà quest’Università meno angustiata da’ Commessarj, e da altre simili vessazioni, che per la di lei importanza si esperimentano; onde dovendosi da noi dar principio alla formazione di detto general Catasto, secondo le regole prescritte dalle leggi, e da’ decreti generali della Regia Camera, abbiamo stimato fare il presente Bando, col quale in nome della M. S. ordiniamo, e comandiamo a tutte, e singole persone di qualunque stato, grado, e condizione che sieno, commoranti, ed abitanti in questa Terra, o che sieno Cittadine, o che sieno forestiere della medesima, ed a chiunque altro spetta, acciò fra il termine di giorni otto dopo la pubblicazione del presente Bando praecise et peremptorie, debbano, e ciascuna d’esse debba formare rivela distinta, lucida, chiara, ed intera, senza mancanza, né difetto alcuno, in cui si descriva il nome, cognome, l’età, arte, o se pur vive nobilmente: Il nome, cognome, e Patria di sua moglie, se la tiene; numero de’ figli, e delle figlie con distinzione de’ nomi, dell’età, arte o di altro esercizio che ciascuno d’essi figli fa, come pure di altre persone, che forse tenesse in sua casa per servi, e serve, col nome e cognome, e Patria di ciascuna delle medesime. Dovranno similmente nell’istessa rivela descriversi tutti gli stabili, che nel tenimento di questa Terra, ciascuno di questi Cittadini, o forestieri possiede, come sono case, vigne, oliveti, chiuse, territorj, culti, ed inculti, selve, molini, trappeti, con la loro capacità, fini, e confini; se si trovano dati in affitto, a chi e per qual domma; se si tengono per conto proprio colla rendita, che se ne percepisce; come pure d’ogni altra entrata, che si possedesse, come sono censi, tanto conseguativi, com’enfiteutici, o affitti, descrivendosi da chi si corrispondano, e per quali beni, o animali di qualunque specie sieno, ancorchè in altro territorio, e si descriveranno ancora gli animali, che da ciascuno Cittadino, o forestiere si posseggono con distinzione del numero d’essi, e di quali specie sieno, ancorchè si tenessero in Territorio d’altre Città, Terre, e Luoghi, dovendosi spiegare in quali luoghi sieno, che somma se ne paghi per erbaggio, o fida, se sieno animali proprj, o pure d’altri, e se si tengono ad menandum, o vero a sociatà, e quanto sia il frutto d’essi ogni anno, che si corrisponde al Padrone, e chi quello sia; similmente descriversi tutt’i beni stabili, che forse si possedessero tanto in feudi disabitati, per li quali sono tenuti i possessori come fuochi di questa nostra Università pagare le collette in beneficio della medesima; quanto in tenimento, e distretto di qualche altra Università, colla quale si vive in promiscuo con questa Patria, a chi anche appartiene esigerne dette collette: Insiememente dovrò descriversi in detta Rivela ogn’industria di negoziazione, e la somma che in quella si tiene impiegata, se sia danaro proprio, o d’altri, e di chi quello sia; descrivendosi similmente tutto quello che si tiene di peso ogni anno sopra i suoi beni, col nome, cognome, e Patria del Creditore, a chi quello si corrisponde, esibendo in nostro potere documento valido di tali pesi, ed il tutto con distinzione; Quale rivela mancandosi di farre, o non facendosi con tutta la verità di sopra espressata, ma difettosa, e mancante di qualche realmente si possiede e sua effettiva rendita, arte, industria, ed età; oltra d’essere spergiuro, ed incorso nella pena di falso, si procederà ancora all’Incorporazione di tutto quello meno rivelato, o non rivelato. E per coloro, che non hanno beni, e mancheranno di fare la rivela, incorreranno nella pena di ducati 25., e delle pene suddette se ne applicherà una terza parte al Denunciante, che sarà tenuto secreto, un’altra in beneficio di questa Università, ed un’altra a beneficio del Regio Fisco. Quale rivela fatta nella conformità predetta, debba ogni uno fra il suddetto termine presentare in nostro potere, ed insiememente ne’ giorni immediate susseguenti assistere presso di noi, nel luogo, e propriamente il Palazzo di Santa Ecclesia a tal effetto eletto per la discussione delle dette rivele, acciò stia inteso del tutto, e possa dire tutto ciò che gli occorre; altrimenti detto termine elasso, e non ritroandosi esibita da ciascheduno la sua rivela, o facendosi mancante, si procederà irremisibilmente all’esazione delle dette pene. Ed affinchè venghi a notizia di tutti, e non si possi da alcuno allegare causa d’ignoranza, si è fatto il presente bando da affiggersi copia di esso, e pubblicarsi ne’ luoghi soliti a noi colla dovuta relata: Dato in S. Cipriano lì 3 Marzo 1755 Dr. Fis. Bartolomeo Gagliardi Sindico Dr. Fis. Sebastiano Marotta eletto Dr. Fis. Francesco Vernieri Eletto Not. Pasquale Leone Cancelliere4.
Nella forma base del bando, sottoscritta dal sindico, dai due eletti e dal cancelliere, è inserita l’informazione essenziale da comunicare ai Sanciprianesi: la convocazione nei giorni seguenti presso il Palazzo di Santa Ecclesia, presso le autorità competenti.
Periodicamente, l’Universitas civium5 riceve le istruzioni su come procedere nei lavori di confezione del Catasto Onciario, che deve essere composto dagli atti preliminari (bandi, ordini, inviti, processi verbali, fedi, attestazioni varie), apprezzo (apprezzamenti agricolo-forestali effettuati da agrimensori ed esperti del territorio), rivele (dichiarazioni dei redditi dei cittadini), stato discusso delle rivele ed il catasto vero e proprio, detto onciario per la misurazione della tassa in once6. Un ruolo fondamentale nella redazione del Catasto Onciario è sicuramente occupato dall’Apprezzo, cioè la stima di tutti i beni che erano presenti nell’Università, solitamente inserito negli Atti preliminari. Gli apprezzatori, o estimatori, erano per definizione agrimensori, apprezzatori e ben esperti ed intesi del territorio della Terra dove si forma il Catasto e di coloro che lo posseggono7.
Il 20 marzo 1755 vengono nominati i deputati per il confezionamento del Catasto, ovvero coloro che materialmente hanno l’obbligo di raccogliere tutte le rivele dei cittadini, e gli apprezzatori, addetti alla certificazione della veridicità delle stesse rivele. Sono nominati i deputati Filippo Petrone, Giuseppe Sabato, Gerardo Mandia, Donato Giannattasio, Bartolomeo Cioffo (Cioffi) e mastro Domenico Noschese, mentre gli apprezzatori sono Antonio Sabbato, Mattia d’Elia, Salvatore Alfano e Pietro Vitolo8.
Il 20 agosto 1755, a decorrere da 8 giorni dalla pubblicazione di questo ennesimo bando, di invitano tutti i capifamiglia di San Cipriano a presentare rivela9, contenente tutte le notizie anagrafiche, sulla composizione della famiglia, sui mestieri svolti dai singoli componenti, sulla residenza e sui beni, crediti e pesi economici del nucleo familiare. Le sanzioni per coloro che non si presentano sono durissime: qualifica di spergiuro, pena di falso, incorporazione dei beni non rivelati in caso di mala fede e pagamento della somma di ducati 25 nel caso in cui non si posseggano beni da incorporare.
È da aggiungere, per comprendere in maniera più chiara il quadro sociale dell’epoca nel Regno di Napoli, che la popolazione di San Cipriano, come nelle altre Università regnicole, è divisa nei tre ceti de Civilibus, de Mediocribus e de Inferioribus, a seconda del ceto di appartenenza.
Per un conteggio più approfondito, l’Università il 7 ottobre 1756, a conclusione dei lavori, fa fede della rendita degli animali per i singoli proprietari:
Per ogni Bove ricava il Padrone franchi annui carlini 20
Per ciascheduna Vacca di frutto: 10
Per ogni centinajo di pecore di frutto: 150
Per ogni cento Capre di frutto: 100
Per ogni mulo, o mula d’industria: 30
Di più, fa fede del prezzo dei generi di grano, ed altro:
Ciascheduno tomolo di grano: 10
Per chiascheduna Botte di vino: 30
Per ciascheduna quarantina d’aglio: 10
L’Università rendiconta anche le sue spese, nel modo seguente:
Alla Regia Corte, Fiscalarij, e sussistenza de nuovo Battaglioni, ed altre Imposizioni ordinarie, ed estraordinarie: docati 510
Per jus esationis docati 50
Provesioni alli Razionali carlini 30
Provisione al magnifico Cancelliere docati 10
Provisione al giurato docati 8
Banni Pretorij al Goverrnatore carlini 20
Alli Padri Cappuccini per quietanza docati 15
Decime ducati 18
Alla persona che sona i tocchi annui carlini 15
All’Illustre Principe possessore carlini 20
Sono docati 619.50
Il Catasto Onciario di San Cipriano è contenuto in tre buste, custodite presso l’Archivio di Stato di Napoli nel fondo della Regia Camera della Sommaria e segnate con i numeri 3628-3630.
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